della Società sportiva di tiro con l’arco “A.S.D. Arcieri della Sila” (già “Club Arcieri della Sila”) cod.fed. 18/040
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ART. 1
L'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASD ARCIERI DELLA SILA" ha sede in via F. Gullo - Spezzano della Sila (CS). |
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ART. 2 L’Associazione è apolitica, e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l’arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse, in rispetto dei Regolamenti del CONI e della F.I.T.Arco a cui è affiliata dal 1994 e di praticare attività sportiva agonistica e non agonistica in modo assolutamente dilettantistico. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva. Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative. E’ caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio. L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati. |
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ART. 3 Il fondo della Società è costituito dalle quote associative, che versate a fondo perduto ed a titolo di liberalità, saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali versamenti volontari di Soci o terzi e dai ricavi di iniziative sociali. La quota associativa ha carattere d’intrasmissibilità, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e di non rivalutabilità della stessa. |
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ART. 4 Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. La qualità di socio si perde per: a) morosità, b) dimissione, da presentarsi con lettera raccomandata, c) radiazione da parte del Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea dei soci, per comportamenti non consoni alla vita sociale o in contrasto con lo Statuto Sociale. L’esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’intemo dell’Associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento. |
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ART. 5 Sono Organi della Società: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente che ne è rappresentante legale. |
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ART. 6 Tutte le cariche sociali sono onorifiche e, non danno diritto ad alcun compenso. Tutte le cariche sociali hanno durata biennale. |
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ART. 7 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed e convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria sarà convocata entro il primo trimestre di ogni armo ed è competente a deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziano sia preventivo sia consuntivo, alla nomina delle cariche sociali (in armi alterni), ed agli indirizzi generali della Società. L'Assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quanto ne è fatta motivata richiesta da almeno quattro decimi dei soci. |
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ART. 8 L’Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci con lettera motivata. |
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ART. 9 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Di ogni deliberazione dell’Assemblea ne è redatto verbale sottoscritto da un presidente ed un segretario previamente nominati dall’Assemblea. |
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ART. 10 Nella Assemblea straordinaria per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Società occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. |
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ART. 11 Nell’Assemblea ordinaria la nomina dei membri del consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto. |
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ART. 12 Le convocazioni assembleari sono fatte almeno sette giorni prima con avviso scritto nominale da firmare e restituirne copia per presa visione, nonché tutti i soci saranno resi edotti su ogni delibera e rendiconto redatti all’Assemblea; di ogni avviso di cui sopra sarà resa partecipe la superiore Federazione Provinciale. Ogni socio dovrà intervenire personalmente all’Assemblea non essendo ammesse deleghe. Sussiste libera eleggibilità degli organi amministrativi. |
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ART. 13 Il Consiglio Direttivo si compone di (almeno n.d.r.) cinque membri ed attua le deliberazioni dell’Assemblea. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno tre membri e con il voto della maggioranza. Il Consiglio Direttivo resta in carico due anni ed è composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e il Dirigente Responsabile. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione dei compiti riservati all’Assemblea. |
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ART. 14 Il Presidente è il legale rappresentante della Società. |
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ART. 15 In caso di impedimento o dimissione del Presidente E dirigente responsabile lo sostituisce, sino al cessato impedimento o nuova nomina. |
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ART. 16 Le domande di ammissione a Socio devono essere indirizzate al Presidente dell Società e su di esse deciderà il Consiglio direttivo. |
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ART. 17 Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’assemblea in seduta straordinaria – ferma restando la esclusione di finalità di lucro – determinerà le modalità di liquidazione nei termini in cui il patrimonio della stessa, sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3 - comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge. |
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